Legge federale
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Art. 16 Successione fiscale
1 Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. 2 Chi assume un’impresa subentra nei diritti e obblighi fiscali del dante causa. |