1 Ai fini del calcolo dell’imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile.
2 Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto.
3 È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.
4 Il Consiglio federale definisce la nozione di pezzi da collezione.
5 Se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d’acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.