1 Entro i limiti delle proprie competenze, l’AFC può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l’applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempre che un trattato internazionale lo preveda.
2 Essa esegue l’assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a–115i LD143.
142 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).