Legge federale
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Art. 104 Garanzie procedurali
1 L’imputato ha diritto a un procedimento penale equo, conformemente alla Costituzione federale e alle pertinenti leggi di procedura penale. 2 L’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico in un procedimento penale. 3 Le informazioni fornite dall’imputato nell’ambito della procedura di riscossione dell’imposta (art. 68 e 73) o i mezzi di prova ottenuti nell’ambito di un controllo secondo l’articolo 78 possono essere utilizzati nel procedimento penale soltanto se l’imputato vi acconsente. 4 L’apertura dell’inchiesta penale dev’essere comunicata per scritto e senza indugio all’imputato, per quanto gravi motivi non vi si oppongano. |