Legge federale
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Art. 28a Deduzione dell’imposta precedente fittizia 76
1 Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se:
2 L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile al momento dell’acquisto del bene. 3 Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia. 76 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |