Legge federale
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Art. 58 Eccezioni all’obbligo di pagare interessi moratori
Non viene riscosso un interesse moratorio se:
122 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 123 Introdotta dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 124 Abrogata dal n. I della L del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |