Legge federale
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Art. 76b Comunicazione dei dati 150
1 In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 1967151 sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. 2 L’AFC può comunicare o rendere accessibili i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 mediante procedura di richiamo al personale dell’UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei suoi compiti. 150 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |