1 La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all’azione penale.
2 L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’AFC, quella in materia di imposta sull’importazione all’UDSC.
3 Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell’AFC sia dell’UDSC, l’AFC può, d’intesa con l’UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.
4 Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP189). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.
5 Se l’autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati.