Legge federale
|
Art. 115 Modifica delle aliquote d’imposta
1 Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 37 capoverso 1.201 2 Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti sono accordati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi. 201 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |