Legge federale
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Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016 202
Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere annullata, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale. 202 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 35755059; FF 2015 2161). |