Legge federale
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Art. 116
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.203 2 Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4.204 3 In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 203 Il termine di referendum per la presente L è scaduto inutilizzato il 1° ott. 2009 (FF 2009 3789). 204 L’art. 78 cpv. 4 è in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4737). |