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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 14Inizio e fine dell’assoggettamento e dell’esenzione dall’assoggettamento
1 L’assoggettamento inizia:
a.
per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui viene avviata l’attività imprenditoriale;
b.
per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.22
2 L’assoggettamento termina:
a.
per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero:
1.
al termine dell’attività imprenditoriale,
2.
in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione;
b.
per tutte le altre imprese, alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.23
3 L’esenzione dall’assoggettamento termina appena la cifra d’affari totale conseguita nell’ultimo esercizio commerciale raggiunge il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 o è presumibile che tale limite sarà superato entro 12 mesi dall’avvio o dall’ampliamento dell’attività imprenditoriale.
4 La dichiarazione di rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento può essere effettuata al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso.
5 Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 ed è presumibile che la cifra d’affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente deve annunciare la fine dell’assoggettamento. Tale annuncio può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d’affari determinante non è più raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 11. Tale rinuncia diventa efficace all’inizio del periodo fiscale successivo.
22 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
23 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).