Legge federale
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Art. 28 Principio
1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell’ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti:
2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.75 3 Il contribuente può dedurre l’imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.76 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2022 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022863). 76 Originario cpv. 4. Cpv. 3 abrogato dal n. I della L del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |