Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 33Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
1 Fatto salvo il capoverso 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
2 Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c.