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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 42Prescrizione del diritto di tassazione
1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2 La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L’annuncio di un controllo secondo l’articolo 78 capoverso 3 o l’inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3 Se la prescrizione è interrotta dall’AFC o da un’autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4 La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5 Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.