Legge federale
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Art. 44 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale
1 Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale conformemente alle norme del diritto civile. 2 La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell’AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell’imposta.94 94 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |