Legge federale
|
Art. 60 Restituzione per riesportazione
1 L’imposta riscossa sull’importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 28 non sono date e:
2 L’imposta è restituita soltanto se:
3 In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d’importazione. 4 Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d’esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all’UDSC entro 60 giorni dall’emissione del documento d’esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d’esportazione (art. 61 LD127). |