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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 60Restituzione per riesportazione
1 L’imposta riscossa sull’importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 28 non sono date e:
a.
i beni sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure
b.
i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all’annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell’importo corrispondente all’imposta sulla controprestazione dovuta per l’utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all’utilizzazione, nonché sui tributi doganali all’importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale.
2 L’imposta è restituita soltanto se:
a.
la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta è stata riscossa; e
b.
è comprovata l’identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza.
3 In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d’importazione.
4 Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d’esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all’UDSC entro 60 giorni dall’emissione del documento d’esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d’esportazione (art. 61 LD127).