1 L’imposta sull’importazione può essere condonata in tutto o in parte se:
- a.
- beni sotto la custodia dell’UDSC o in regime di transito (art. 49 LD131), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
- b.
- beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell’autorità;
- c.
- date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l’articolo 51;
- d.
- l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.
3 Il termine per la presentazione di una domanda è:
- a.
- in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d’importazione con il quale l’imposta sull’importazione è stata determinata;
- b.
- in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.