Legge federale
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Art. 72 Correzione di lacune nel rendiconto
1 Se nell’ambito dell’allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione. 2 Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti. 3 Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall’AFC. 4 In caso di errori sistematici difficili da determinare, l’AFC può accordare al contribuente facilitazioni ai sensi dell’articolo 80. |