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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 73
1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC:
a.
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;
b.
consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:
a.
possono entrare in linea di conto come contribuenti;
b.
sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;
c.
ricevono o hanno fornito prestazioni;
d.
detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo.
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.