Legge federale
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Art. 76a Sistema d’informazione 152
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali.153 2 Il sistema serve per:
3 Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:
4 Per l’adempimento dei suoi compiti di vigilanza l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC.155 152 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 153 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 154 Abrogata dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 155 Introdotto dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |