Legge federale
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Art. 76b Comunicazione dei dati 156
1 In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 1967157 sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. 2 L’AFC può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali tratti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato secondo l’articolo 76 capoverso 3 come pure i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 al personale dell’UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei compiti di tale personale.158 156 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 158 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |