1 In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 1967157 sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC.
2 L’AFC può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali tratti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato secondo l’articolo 76 capoverso 3 come pure i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 al personale dell’UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei compiti di tale personale.158
156 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).