Legge federale
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Art. 78 Controllo
1 L’AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all’AFC l’accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all’articolo 73 capoverso 2. 2 La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell’AFC è considerata un controllo. 3 Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l’AFC può eccezionalmente prescindere dall’annuncio del controllo. 4 Il contribuente può, con domanda motivata, chiedere l’esecuzione di un controllo.162 Il controllo deve essere effettuato entro due anni. 5 Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale del periodo controllato. 6 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
7 Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull’infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.167 166 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 167 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). BGE
140 II 202 (2C_805/2013) from 21. März 2014
Regeste: Art. 43, 78, 79, 82, 83 und 85 MWSTG 2009; Einschätzungsmitteilung; Möglichkeit der Vornahme in der Form einer Verfügung; Selbstveranlagungsprinzip. Die Einschätzungsmitteilung, die entweder nach einer steueramtlichen Kontrolle oder einer Ermessenseinschätzung erfolgt, stellt als solche keine Verfügung dar, sondern geht grundsätzlich der Entscheidungsphase vor, um zwischen der steuerpflichtigen Person und der Steuerverwaltung - entsprechend dem Selbstveranlagungsprinzip - einen informellen Dialog zu erleichtern (E. 5). In casu sind die restriktiven Bedingungen, nach denen die Steuerbehörde die Einschätzungsmitteilung in Form einer Verwaltungsverfügung erlassen darf, nicht erfüllt (E. 6). |