1 L’AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all’AFC l’accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all’articolo 73 capoverso 2.
2 La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell’AFC è considerata un controllo.
3 Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l’AFC può eccezionalmente prescindere dall’annuncio del controllo.
4 Il contribuente può, con domanda motivata, chiedere l’esecuzione di un controllo.162 Il controllo deve essere effettuato entro due anni.
5 Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale del periodo controllato.
6 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
- a.
- la Banca nazionale svizzera;
- b.
- una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie;
- c.
- una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 1934163 sulle banche;
- d.
- un istituto finanziario ai sensi della legge del 15 giugno 2018164 sugli istituti finanziari;
- e.
- un’infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del 19 giugno 2015165 sull’infrastruttura finanziaria.166
7 Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull’infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.167