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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 91Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell’imposta
1 Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa.
2 La prescrizione è sospesa finché il debitore non può essere escusso in Svizzera.
3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione e da qualsiasi proroga da parte dell’AFC, nonché da qualsiasi esercizio della pretesa da parte del contribuente.
4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
5 Il diritto di esigere il pagamento si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la pretesa è passata in giudicato.
6 Se per un credito fiscale è rilasciato un attestato di carenza di beni, la prescrizione del diritto di esigere il pagamento è retta dalle disposizioni della LEF177.