1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:181
- a.
- l’esazione tempestiva sembra in pericolo;
- b.
- il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;
- c.
- il debitore è in mora con il loro pagamento;
- d.
- il contribuente assume in tutto o in parte un’impresa in fallimento.
- e.
- il contribuente presenta rendiconti in cui figurano importi manifestamente troppo bassi.
2 Se il contribuente rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11) o opta per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta (art. 22), l’AFC può esigere che presti garanzie conformemente al capoverso 7.
3 La richiesta di garanzie deve indicare la causa giuridica delle stesse, l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF182. Contro la richiesta di garanzie non è ammesso reclamo.
4 La richiesta di garanzie è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
5 Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.
6 La notificazione della decisione concernente il credito fiscale vale come inizio dell’azione ai sensi dell’articolo 279 LEF. Il termine per promuovere l’esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudicato.
7 Le garanzie devono essere prestate sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie o ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.