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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 94Altri provvedimenti di garanzia
1 Un’eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d’imposta può essere:
a.
compensata con debiti di periodi precedenti;
b.
accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l’importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell’AFC e sino al momento della compensazione; oppure
c.
compensata con garanzie richieste dall’AFC.
2 Se il contribuente non ha né domicilio né sede sociale in Svizzera, l’AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie secondo l’articolo 93 capoverso 7 per i debiti probabili.
3 In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’AFC può obbligare il debitore a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.