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Art. 20a Attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche 38
1 È considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente chi facilita l’esecuzione di una fornitura secondo l’articolo 3 lettera d numero 1 attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori e gli acquirenti possono concludere un contratto. In tal caso vi è fornitura sia tra questa persona e il venditore, sia tra questa persona e l’acquirente. 2 Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni:
38 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |