1 L’imposta è calcolata:
- a.
- sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
- b.
- sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d’appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD148) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
- c.
- sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all’estero sulle loro opere d’arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d’arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;
- d.
- sulla controprestazione per l’uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l’imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l’uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
- e.149
- sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
- f.150
- sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
- g.151
- sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s’intende tutto ciò che, allo stadio dell’importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.
2 Se il calcolo dell’imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell’articolo 24 pagata o da pagare dall’importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l’articolo 41.
3 Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:
- a.
- le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
- b.152
- le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.
4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l’UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
5 Per la determinazione della base di calcolo dell’imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56.
147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
148 RS 631.0
149 RU 2010 1469
150 RU 2010 1469
151 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 28 apr. 2016, pubblicata il 10 mag. 2016, concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1357).
152 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 28 apr. 2016, pubblicata il 10 mag. 2016, concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1357).