Art. 65 Principi 168
1 L’AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto. 2 Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell’imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un’altra autorità. 3 Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno. 4 Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente. 5 L’onere amministrativo che la riscossione dell’imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l’applicazione della presente legge. 168 Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673;FF 20204215). |