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Art. 73
1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC:
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. 176 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |