Art. 78 Controllo
1 L’AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all’AFC l’accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all’articolo 73 capoverso 2. 2 La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell’AFC è considerata un controllo. 3 Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l’AFC può eccezionalmente prescindere dall’annuncio del controllo. 4 Il contribuente può, con domanda motivata, chiedere l’esecuzione di un controllo.201 Il controllo deve essere effettuato entro due anni. 5 Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale del periodo controllato. 6 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
7 Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull’infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.206 205 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 206 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |