|
Art. 79a Misure amministrative 207
1 L’AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b, se questi:
2 Prima di disporre una misura amministrativa, l’AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti. 3 L’AFC può irrogare un divieto di importazione sui beni che, a causa dell’ammontare d’imposta irrilevante, sono esenti dall’imposta sull’importazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può ordinare la distruzione, senza indennità, dei beni. 4 Le misure sono eseguite dall’UDSC. 5 L’AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte misure di cui al capoverso 3 con decisione passata in giudicato. 207 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |