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Art. 87 Interesse moratorio
1 In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. 1bis Nell’ambito della riscossione provvisoria dell’imposta in caso di rendiconto annuale è dovuto senza diffida un interesse moratorio se il contribuente versa gli acconti dopo lo scadere del termine o non li versa per intero.215 2 In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d’imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente. 215 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |