|
Art. 93 Garanzie
1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:225
1bis L’AFC può esigere che un membro dell’organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie per le imposte, gli interessi e le spese che sono dovute o saranno presumibilmente dovute da tale persona giuridica, se:
2 Se il contribuente rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11) o opta per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta (art. 22), l’AFC può esigere che presti garanzie conformemente al capoverso 7. 3 La richiesta di garanzie deve indicare la causa giuridica delle stesse, l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF227. Contro la richiesta di garanzie non è ammesso reclamo. 4 La richiesta di garanzie è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 5 Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo. 6 La notificazione della decisione concernente il credito fiscale vale come inizio dell’azione ai sensi dell’articolo 279 LEF. Il termine per promuovere l’esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudicato. 7 Le garanzie devono essere prestate sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie o ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.^ 225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 226 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |