|
Art. 115b Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023 251
1 I contribuenti che, nell’anno dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023, desiderano allestire il rendiconto annuale secondo l’articolo 35a devono farne richiesta all’AFC entro 60 giorni dall’entrata in vigore. 2 In caso di fornitura in territorio svizzero di beni provenienti dall’estero che secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall’imposta sull’importazione a causa dell’ammontare d’imposta irrilevante, l’assoggettamento del fornitore della prestazione ha inizio all’entrata in vigore della presente modifica se:
251 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |