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Art. 86a Riscossione provvisoria dell’imposta in caso di rendiconto annuale 214
1 In caso di rendiconto annuale (art. 35a), l’imposta è riscossa provvisoriamente mediante acconti stabiliti e fatturati dall’AFC. 2 Gli acconti sono stabiliti basandosi sul credito fiscale dell’ultimo periodo fiscale. Se non è ancora noto, il credito fiscale viene stimato dall’AFC. Per i nuovi contribuenti è determinante il credito fiscale previsto alla fine del primo periodo fiscale. 3 In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo (art. 36) o del metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5), un acconto ammonta a un quarto del credito fiscale; in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 37 cpv. 1–4), un acconto ammonta alla metà del credito fiscale secondo il capoverso 2. 4 Gli importi esigui non sono fatturati. 5 Se ritiene che gli acconti siano troppo o non abbastanza elevati, il contribuente può chiedere all’AFC di adeguarne l’importo. 6 Gli acconti devono essere saldati:
7 Gli acconti versati sono imputati al credito fiscale risultante dal rendiconto annuale presentato. 214 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024438; FF 2021 2363). |