Art. 91 Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell’imposta
1 Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa. 2 La prescrizione è sospesa finché il debitore non può essere escusso in Svizzera. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione e da qualsiasi proroga da parte dell’AFC, nonché da qualsiasi esercizio della pretesa da parte del contribuente. 4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori. 5 Il diritto di esigere il pagamento si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la pretesa è passata in giudicato. 6 Se per un credito fiscale è rilasciato un attestato di carenza di beni, la prescrizione del diritto di esigere il pagamento è retta dalle disposizioni della LFEF221. |