Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 17
Deroghe al divieto del lavoro notturno 1Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione. 2Il lavoro notturno regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. 3Il lavoro notturno temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. 4Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. 5La SECO autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo. 6Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
