Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 19
Deroghe al divieto del lavoro domenicale 1Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. 2Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. 3Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. 4La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. 5Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. 6I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
