Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 20a
Giorni festivi e cerimonie religiose 1Il giorno della festa nazionale é parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni. 2Il lavoratore é autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. É applicabile l'articolo 11. 3Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
