Art. 3
Eccezioni circa le persone
La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l'articolo 3a:1 - a.
- agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose;
- b.
- al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
- c.2
- agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
- d.
- ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente;
- e.3
- ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
- f.4
- ai lavoratori a domicilio;
- g.
- ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
- h.5
- ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 19546 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547; FF 2001 2837 5429). 2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547; FF 2001 2837 5429). 4 Nuovo testo giusta l'art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 (RU 1983 108; FF 1980 II 270). 5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 6 RS 0.747.224.022
|