Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 30
Età minima 1É vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3. 2L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:
3I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
