Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 40
1Il Consiglio federale é competente a emanare:
2Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a eb il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate. |
