Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 41
Cantoni 1L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. 2I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione. 3Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide. |
