Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018) |
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Art. 49
Domande di permesso 1Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti necessari. 2Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda. 3Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.1 1 Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). |
