Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021)Lavoro continuo 1Il lavoro continuo é soggetto ad autorizzazione. 2Il lavoro continuo regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. 3Il lavoro continuo temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno. 4La SECO autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l’autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo. 5L’ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di sedici settimane. 6Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |