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Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021)Occupazione durante la maternità 1Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso. 2Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento. 3Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso. 4Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto. |